Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in persona
Presidente   del   Consiglio   pro  tempore  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;
   Nei  confronti  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  persona  del
presidente  della giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008 recante «Disposizioni in materia di
istruzione  e  formazione»  pubblicata nel B.U.R. n. 15 dell'8 aprile
2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008:
     quanto  agli  artt. 8 e 12 per contrasto con l'art. 8 n. 29, con
l'art.  9  n. 2 e n. 4 , con l'art. 19, comma 8 del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670), con l'art. 11
del  d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato
dei  decreti  concernenti  norme di attuazione dello Statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento scolastico in
Provincia  di  Bolzano) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lett. n) Cost.
     quanto  dell'art.  14,  comma  8  (che sostituisce l'art. 12-bis
della  legge  provinciale 12 novembre 1992, n. 40), per contrasto con
l'art.  8  n. 29  e  con  l'art. 9 n. 2 e n. 4 dello Statuto speciale
(d.P.R.  n. 670  del  1972)  nonche'  per  contrasto  con l'art. 117,
secondo comma, lett. n) Cost.
   La  legge  14  marzo  2008,  n. 2,  della  Provincia  autonoma del
Trentino-Alto  Adige/Bolzano  recante  «Disposizioni  in  materia  di
istruzione e formazione» si propone di disciplinare nell'ambito della
relativa  provincia la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di
primo  e  di  secondo  grado  (Capo  I)  il  Diritto  allo  studio  e
Universita'   (Capo   II)  la  Formazione  professionale  (Capo  III)
modificando,  in  larga  parte,  le  leggi  provinciali previdenti in
materia.
   1.  -  Nell'ambito  di tale ultimo Capo, il Titolo I si propone di
disciplinare   l'esame   di   Stato   nell'ambito   della  formazione
professionale.  In  particolare,  l'art. 8, rubricato «Corsi annuali»
attribuisce  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  d'intesa con le
universita'  italiane  e  straniere, la facolta' di organizzare corsi
annuali  in favore di persone in possesso di un diploma professionale
al  fine,  tra  l'altro  di «creare i presupposti per poter sostenere
l'esame  di  Stato  ai  sensi  dell'art.  12,  utile  anche  ai  fini
dell'accesso   all'universita'   e   all'alta  formazione  artistica,
musicale, coreutica».
   2.  -  I  corsi  annuali  di cui al comma 1 si innestano sui corsi
triennali  di  qualifica professionale e sui successivi corsi annuali
di specializzazione della formazione professionale, che si concludono
con  qualifiche  rispettivamente diplomi professionali riconosciuti a
livello   nazionale.   I   corsi  triennali  e  i  corsi  annuali  di
specializzazione   citati   comprendono,   nella  loro  articolazione
curriculare, oltre a una parte tecnica professionale, anche una parte
adeguata  di contenuti di cultura generale e di teoria professionale,
in modo da consentire il passaggio ai corsi di cui al comma 1.
   3.  - I corsi annuali di cui al comma 1 sono organizzati e attuati
dalle  scuole  provinciali di formazione professionale, individuate a
tal fine dalla giunta provinciale nel piano per la formazione.
   Il  successivo  art.  12  (Preparazione  e svolgimento dell'esame,
commissione  d'esame)  regolamenta tale esame stabilendo testualmente
che  «le  prove  di  esame vertono sulla valutazione delle competenze
acquisite  in  cinque  delle  materie fondamentali di cui all'art. 10
comma   2,  nonche'  in  almeno  una  delle  materie  caratterizzanti
l'indirizzo  di  cui  all'art.  10  comma 4» e fissando , inoltre, la
particolare composizione della Commissione.
   Le  disposizioni  provinciali  in  esame,  in tal modo, delineano,
nell'ambito   del  capo  della  legge  dedicato  alla  materia  della
formazione professionale, il percorso valido per sostenere l'esame di
Stato  utile  ai  fini  dell'accesso  ai  corsi  di  studi  superiori
disciplinando,  oltretutto,  una nuova fattispecie di esame a valenza
provinciale  nell'ambito  della formazione professionale, vertente su
materie diverse dall'esame di Stato disciplinato a livello nazionale.
   L'impugnativa   delle   disposizioni   qui   censurate   richiede,
innanzitutto,    l'inquadramento   della   formazione   professionale
nell'ambito  del  sistema  di  attribuzione  Stato  Regioni a statuto
speciale  con  particolare  riferimento  al quadro delle attribuzioni
facente capo alla Provincia autonoma di Bolzano.
   In  via  preliminare occorre considerare la disciplina di cui allo
Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in particolare, gli artt. 8
e 9 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972.
   Lo  Statuto, che detta le forme e le condizioni di autonomia della
Regione Trentino-Alto Adige e delle relative province autonome, oltre
a  richiamare, nell' art. 4, i limiti gia' fissati in via generale al
legislatore  regionale («in armonia con la Costituzione ed i principi
dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica»),  individua  con  il
successivo  art.  8,  le  materie nell'ambito delle quali le province
hanno  la potesta' di emanare norme legislative in via esclusiva, tra
cui,  sub  n. 29),  la  materia dell'addestramento e della formazione
professionale.
   Le  disposizioni  di  cui  alla legge qui censurata, peraltro, non
possono   dirsi   ricomprese  in  alcuno  dei  profili  indicati  dal
menzionato  Statuto,  la  disciplina  dei titoli idonei a determinare
l'accesso   al  livello  di  studi  universitari  essendo  certamente
estranea   tanto  alla  materia  della  formazione  quanto  a  quella
dell'addestramento.
   Alla   provincia   e'   infatti  attribuito  la  disciplina  della
formazione   in   senso   stretto  con  esclusione  dei  profili  che
riverberano su profili generali dell'istruzione.
   Sotto  tale profilo la normativa provinciale qui in discussione si
pone  in  diretta  violazione dell'art. 117, lett. n) che attribuisce
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello Stato l'emanazione di
«norme  generali  in materia di istruzione». Tali sono, senza dubbio,
quelle prescrizioni normative concernenti specifici aspetti o oggetti
della  materia  che, per la loro specifica incidenza sull'ordinamento
dell'istruzione,  devono  necessariamente  ricadere nell'ambito della
sfera  di  competenza  esclusiva  statale.  Come altresi' chiarito da
codesta  ecc.ma  Corte in sent. n. 279 del 2005, le norme generali in
materia  di  istruzione  «sono  quelle sorrette, in relazione al loro
contenuto,    da    esigenze    unitarie   e,   quindi,   applicabili
indistintamente  al  di  la' dell'ambito propriamente regionale». «Le
norme  generali  cosi'  intese  si  differenziano,  nell'ambito della
stessa  materia,  dai  principi fondamentali i quali, pur sorretti da
esigenze unitarie, non esauriscono in se' stessi la loro operativita'
ma  informano,  diversamente  dalle  prime,  altre norme, piu' o meno
numerose».
   Pertanto,  in  relazione  alla  materia  sottoposta  al  vaglio di
codesta ecc.ma Corte, non possono che costituire norme generali tutte
quelle   disposizioni  che  sostanziano  il  denominatore  minimo  ed
indefettibile  dell'istruzione  ma, soprattutto, che sottintendono le
summenzionate  esigenze di unitarieta' e di uniformita' di disciplina
sull'intero  territorio  nazionale  tra cui, senza dubbio, rientra la
disciplina  relativa  alle  condizioni ed al conseguimento nonche' la
parificazione dei titoli di studio.
   Eccedono,  per contro, dalla sfera di attribuzione esclusiva della
provincia  autonoma  le disposizioni qui censurate siccome volte alla
individuazione  dei  presupposti  per accedere ai corsi di istruzione
universitaria  nonche'  a  disciplinare  il  contenuto  dell'esame di
Stato,  in  modo  differenziato  per il solo territorio provinciale e
all'esito di corsi di formazione disciplinati in sede provinciale.
   Non puo', d'altra parte, ritenersi che i profili interessati dalle
norme  oggetto  del presente ricorso interessino materie disciplinate
dallo  Statuto  speciale  come appartenenti alla potesta' legislativa
concorrente.
   Il  d.P.R.  n. 670  del  1972 riconosce alle province autonome, ex
art.  9  la  potesta'  di legiferare norme nel rispetto dei prinicipi
stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di istruzione elementare
e  secondaria, tra cui quella professionale ex art. 9 n. 2, ovvero in
materia di «apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche
dei lavoratori ex art. 9 n. 4.
   Ancora  una  volta, tuttavia, non e' possibile far rientrare negli
ambiti  indicati  ne'  la  disciplina  dei  titoli  propedeutici  per
l'accesso all'universita' ne' tanto meno quella relativa al contenuto
dell'esame  di stato, utile per l'accesso agli studi superiori, quale
risulta disciplinato dagli artt. 8 e 12 della legge qui censurata.
   Come  codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di chiarire la disciplina
della   formazione  e  dell'istruzione  professionale  e'  senz'altro
caratterizzata  dall'intrecciarsi  di  competenze  di  vario livello,
essendo  regolata  da norme che attengono a materie per le quali sono
previste competenze normative di diverse attribuzione nelle quali, di
volta  in  volta  e  a  seconda  degli  ambiti  direttamente toccati,
troviamo profili attinenti a competenze statali e regionali (cosi' se
per quanto concerne la formazione interna all'azienda si e' ravvisata
una  competenza  esclusiva  statale  ex  art.  117  lett. l), la c.d.
formazione «esterna» alle aziende, e' stata riportata alla competenza
regionale  relativa  alla  formazione  professionale  ma  pur  sempre
sottolineando   le  possibili  interferenze  con  altre  materie,  in
particolare  con  quella  della  istruzione  per la quale lo Stato ha
varie  attribuzioni:  norme  generali  e  determinazione dei principi
fondamentali»:  in  tal senso Corte cost. sent. n. 425 del 2006 ma v.
anche Corte cost. sent. n. 279 del 2005).
   Tale  specifica  materia,  d'altra parte, quale emerge anche dalla
normativa provinciale e regionale in materia (d.P.R. n. 689 del 1973:
Norme   di   attuazione   dello   statuto  speciale  per  la  Regione
Trentino-Alto    Adige   concernente   addestramento   e   formazione
professionale; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89: Approvazione del testo
unico  concernente  norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  ordinamento  scolastico per la
Provincia  di  Bolzano;  d.P.R.  n. 471 del 1975: Norme di attuazione
dello  Statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di
apprendistato,   libretti  di  lavoro,  categorie  e  qualifiche  dei
lavoratori),   attiene,   da   un   punto   di   vista   oggettivo  e
contenutistico,  alla determinazione dei percorsi formativi (v. Corte
cost. n. 9 del 2004), alla programmazione scolastica ed alla gestione
ed  organizzazione  amministrativa  del servizio scolastico (v. Corte
cost.  13  gennaio  2004  n. 13)  ma  in  ogni  caso,  essa  non puo'
autonomamente  incidere  sulla  determinazione  -  all'esito  di tali
percorsi   -   di   titoli   abilitativi  per  l'accesso  agli  studi
universitari  al  di  la' e contrariamente a quanto gia' stabilito da
leggi dello Stato.
   Ora  non  vi  e'  dubbio  che la normativa statale - che prevede e
regola  l'unico esame di Stato che da' diritto al titolo riconosciuto
sull'intero territorio nazionale e consente l'accesso all'universita'
e  all'alta  formazione  artistica musicale e coreutica a conclusione
del  corso  di  istruzione  secondaria superiore - esprima valenza di
«norma generale».
   In  particolare  assume valore di normativa statale di riferimento
la  legge  n. 425  del  1997  contenente «Disposizioni per la riforma
degli esami di stato conclusivi dei corsi» che contiene la disciplina
specifica  degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore.  L'art.  1  della legge n. 425 del
1997,  a  sua  volta,  rimanda  ad  un successivo regolamento (d.P.R.
n. 323  del  1998),  che  disciplina  la  finalita', le modalita', il
contenuto dell'esame e la composizione delle Commissioni.
   Con  particolare  riferimento alla disciplina degli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi  di  istruzione  secondaria  superiore occorre
d'altra parte considerare che la stessa normativa di attuazione dello
Statuto  speciale  di  cui  al  d.P.R.  n. 89  del  1983, all'art. 11
stabilisce  che «le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di
Stato  sono  emanate  dalla  provincia,  sentito  il  Ministero della
pubblica  istruzione»  conferma  che in subiecta materia la provincia
dispone,  limitatamente alle modalita' di svolgimento dell'esame e in
ogni  caso  previa  consultazione  della  competente  amministrazione
centrale,  di una mera potesta' attuativa di leggi statali, e che «le
materie  su  cui  vertono  gli esami di maturita' e le relative prove
sono  annualmente  determinate dal Ministro della pubblica istruzione
su proposta della provincia».
   Restano  ferme,  dunque,  le considerazioni suesposte in relazione
alle condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di
studio professionali conseguiti in sede provinciale a quelli statali,
profili   questi,   che  certamente  esulano  dai  campi  di  materia
attribuiti  dallo  Statuto  alla potesta' legislativa della Provincia
autonoma di Bolzano.
   Da  quanto  sopra esposto discende, dunque, che, pur nel complesso
intrecciarsi  di  attribuzioni a vari livelli nell'ambito interessato
dalle  disposizioni  qui censurate, la Provincia autonoma di Bolzano,
nell'  esercizio  della  potesta'  normativa  -  sia essa esclusiva o
concorrente  -  puo'  disciplinare  i  percorsi formativi nell'ambito
della   istruzione   professionale  ed  anche  stabilire  quale  sia,
all'esito  di  questi,  il  tipo  di qualifica conseguita ma non puo'
determinare  in via autonoma - se non eccedendo, come in tal caso, la
potesta'  legislativa  ad  essa  attribuita  e  confliggendo  con  la
potesta'  legislativa  esclusiva  statale  -  quali  siano  i  titoli
abilitativi  per  l'accesso  agli  studi  superiori  ovvero stabilire
contenuti  dell'esame  di stato in modo difforme dalla corrispondente
normativa statale.
   Le  disposizioni  censurate, d'altra parte, nello stabilire che il
titolo  conseguito  con  l'esame  ex  art.  12  al  termine dell'anno
integrativo  disciplinato  dal  precedente  art.  8  della  legge qui
impugnata   e'   valido   presupposto   per   l'iscrizione  ai  corsi
universitari  si  pongono  in  diretto  contrasto  altresi' con altra
specifica  disposizione  statutaria ovvero con l'art. 19, comma 8 del
d.P.R.  n. 670 del 1972 che stabilisce che «ai fini dell'equipollenza
dei  diplomi  finali  deve  essere  sentito  il  parere del Consiglio
superiore della pubblica istruzione».
   Per  contro il Legislatore provinciale, nel caso di specie, omette
di  prevedere  alcuna  forma  di  previa  consultazione  ovvero alcun
sistema  equivalente  di  previa intesa o di raccordo con l'autorita'
ministeriale,  unica  abilitata  a  valutare  l'idoneita'  del titolo
conseguito   attraverso  il  percorso  professionale,  a  determinare
l'accesso  ai  corsi  di  studi  superiori  al  pari  del  diploma di
maturita' disciplinato dalla normativa statale.
   II.  -  Sempre nell'ambito del Capo III della legge provinciale in
esame  l'art.  14,  comma 8, nel sostituire l'art. 12-bis della legge
provinciale  12  novembre  1992,  n. 40, prevede per «chi ha superato
l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale
della formazione provinciale» la possibilita' di proseguire gli studi
al  quarto  anno  di  istituto  professionale  statale  dello  stesso
indirizzo  e  indirizzo  affine, «eventualmente previo superamento di
esami  integrativi  previsti  limitatamente  all'area  linguistica  e
matematica».
   Anche   la   disposizione   qui   riportata   non  puo'  ritenersi
inquadrabile  nell'ambito  delle  materie  attribuite  alla  potesta'
legislativa  esclusiva  ex art. 8 dello Statuto speciale (sub n. 29),
ovvero   nella   materia   dell'«addestramento   e  della  formazione
professionale»  ne'  tanto  meno,  essere fatta rientrare nell'ambito
della  potesta'  normativa concorrente ex all'art. 9 (sub 2 e 4 dello
statuto speciale), la disciplina de qua non potendo essere inquadrata
in senso stretto, ne' nella materia dell'istruzione professionale ne'
tanto   meno   in  quella  dell'apprendistato,  libretti  di  lavoro,
categorie e qualifiche dei lavoratori.
   La  disposizione  e'  infatti  volta  a  disciplinare il passaggio
interno  tra  il  sistema  della  formazione  professionale  e quello
dell'istruzione,  aspetto  questo,  anche  esso  attinente  a profili
essenziali  degli studi secondari superiori, da disciplinarsi secondo
regole  uniformi  e  valide  su tutto il territorio nazionale ex art.
117, lett. n), Cost.
   Eccedendo  il campo riservato alla provincia autonoma dal relativo
Statuto  e relative norme attuative la disposizione censurata finisce
pertanto  con l'incidere su materia riservata alla potesta' esclusiva
statale dalla disposizione costituzionale da ultimo menzionata.
   L'art. 14 della legge provinciale n. 2/2008, diverge profondamente
dalla  normativa  statale  di  riferimento che, regolando gli aspetti
generali  del  sistema  di  conseguimento  del  titolo  di istruzione
professionale,  prevede  un  esame obbligatorio di qualifica al terzo
anno  degli  istituti professionali per il conseguimento del relativo
diploma necessario per la prosecuzione al quarto anno.
   Tale  esame, previsto a livello nazionale e', dunque, disciplinato
in  modo  uniforme  sull'intero  territorio  nazionale  escludendo la
possibilita' di esami diversamente disciplinati a livello provinciale
o regionale.
   Quanto alla possibilita' di passaggio dal sistema della formazione
professionale a quello dell'istruzione secondaria, tale materia trova
specifica  disciplina  nel d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 (regolamento
di  attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e nel
successivo  d.m.  del  3  dicembre  2004,  n. 87,  che  disciplina in
dettaglio  i  modelli  di  certificazione  per  il riconoscimento dei
crediti utili ai fini del passaggio predetto.
   In  particolare,  l'art.  6  del  d.P.R.  12  luglio 2000, n. 257,
rubricato «Passaggio tra i sistemi» introduce un sistema di crediti -
determinati  dalle  conoscenze,  competenze  e abilita' acquisite nel
sistema     della     formazione     professionale,    nell'esercizio
dell'apprendistato,  per  l'effetto  dell'attivita'  lavorativa o per
autoformazione - utili ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi
di   istruzione  secondaria  superiore,  da  valutarsi  ad  opera  di
Commissioni   appositamente   costituite.   Di   volta  in  volta  le
Commissioni  attestano  le competenze acquisite ed individuano l'anno
di  corso  in  cui  gli  interessati  possono proficuamente inserirsi
rilasciando un apposito certificato.
   Tali   disposizioni,   pertanto,   introducendo   un   sistema  di
valutazione  e  di  certificazione  attraverso  standards qualitativi
prefissati appare essere espressione della competenza esclusiva dello
stato  in  materia  di  «norme generali sull'istruzione» con le quali
certamente  collide,  eccedendo  dalla  potesta' normativa attribuita
alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  la  disposizione  da  ultimo
censurata.
   Quest'ultima,  infatti, introduce, su base provinciale, un sistema
di   passaggio   tra   la   formazione  professionale  provinciale  e
l'istruzione  statale  totalmente  differenziato,  fondato  su  esami
meramente  eventuali,  peraltro limitati alla sola area linguistica e
matematica  e  senza  alcuna  valutazione dei risultati raggiunti nel
periodo di formazione ovvero di valutazione dei crediti acquisiti.
   A  tale riguardo appare significativo il richiamo alla legge n. 53
del  2000:  Delega  al governo per la definizione di norme generali e
dei  livelli  essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione  professionale  che,  all'art.  2,  lett.  h),  stabilisce
espressamente che, «ferma restando la competenza regionale in materia
di  formazione  e  istruzione  professionale,  i percorsi del sistema
dell'istruzione  e  della formazione professionale realizzano profili
educativi,  culturali e professionali di differente livello, valevoli
su  tutto  il  territorio  nazionale  se  rispondenti  a  livelli  di
prestazione fissate dalla medesima legge delega e che le modalita' di
accertamento  di  tale  rispondenza  sono  demandate  ad  un apposito
regolamento  volto  a  determinare  la  «definizione  degli standards
minimi  formativi richiesti ... per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici».